1. Fondo per l’acquisto della prima casa da parte dei Giovani
Con decreto del 17 dicembre 2010 n. 256 è stata definita la disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali – c.d. Fondo per la casa, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Gioventù, con l’art 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

In data 23 giugno 2011, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù con apposito disciplinare ha affidato a Consap la gestione del Fondo.

Per ulteriori informazioni in merito ai requisiti per accedere alla garanzia, per scaricare il modulo di domanda e per conoscere l’elenco delle banche e degli intermediari aderenti all’iniziativa, consultare il sito http://www.diamoglifuturo.it/.

Per info: fondocasa@consap.it

 

2. Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire
La Legge 2 agosto 2004, n. 210 prevede (art. 3, punto f), attraverso l’emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi, l’istituzione di un Fondo di solidarietà a beneficio dell’acquirente che – a seguito dell’insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo successivo al 31 dicembre 1993, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi – dichiara di aver subíto la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell’assegnazione del bene.

Di seguito alla predetta delega per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire contenuta nella menzionata Legge 2 agosto 2004, n. 210, è stato emanato il decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, nonchè il decreto interministeriale del 2/2/2006.

 

AVVISO PER GLI UTENTI

Il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire ai sensi dell’art. 18 del Dlgs. 122 del 20 giugno 2005 e successive modifiche è scaduto il 30/6/2008.

Si informa che il termine per la presentazione della documentazione necessaria all’istruttoria delle domande inoltrate – ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale del 2/2/2006 – è scaduto il 15/1/2009. Al riguardo, Consap ha provveduto ad inviare a tutti gli istanti una circolare esplicativa contenente chiarimenti e modalità della documentazione da produrre. Eventuali richieste di integrazione documentale verranno effettuate in sede di istruttoria delle pratiche.

E’ in via di emanazione il decreto interministeriale che definisce le aree territoriali del Fondo e la ripartizione tra di esse delle disponibilità.
Ciò consentirà di avviare il procedimento di erogazione – per le istanze accolte – della prima quota percentuale di indennizzo.
Si ricorda che – a norma dell’art. 4 del citato decreto interministeriale del 2/2/2006 – l’esame istruttorio viene condotto rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle istanze; dell’esito dell’esame sarà data comunicazione agli interessati tramite raccomandata.

Si ricorda, infine, che l’attuale aliquota del contributo dovuto al Fondo è fissata – per decreto ministeriale – nel 5 per mille, misura massima prevista dalla legge.

Gli Uffici Consap potranno essere contattati tramite:

 

3. Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
La legge  28 giugno 2012 n.92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” in vigore dal 18 luglio 2012  ha modificato la preesistente normativa incidendo sui requisiti previsti per accedere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

E’ in via di emanazione il nuovo Regolamento attuativo che modifica il preesistente Decreto n. 132/2010.

Una volta emanato detto Regolamento, Consap provvederà a pubblicare sul sito internet la nuova modulistica da utilizzare.

Fino all’emanazione del nuovo Regolamento non sarà pertanto possibile ricevere nuove istanze di sospensione.

Le istanze inoltrate a Consap entro il 17 luglio 2012 vengono istruire secondo la disciplina dettata dalla preesistente normativa.

 

(dal sito della CONSAP)